Avevamo lasciato l’avv. Nittoli nella sua “arringa” contro le pretese di Della Valle. Oggi la seconda parte…
E veniamo ai giudici da cui dipenderà l’esito di una eventuale decisione: nel caso del Tnas si chiamano arbitri.
Le parti costituite godono di ampia autonomia in punto di scelta di costoro: essi vengono tratti, ad esclusione del Presidente, da un elenco di esperti designati dall’Alta Corte.
Quindi, sono gli interessati stessi a selezionare i giudici.
E’ sufficiente per non star tranquilli senza Guardiani?
Inoltre, il Collegio arbitrale così designato avrà cognizione piena, in fatto ed in diritto.
Significa che il Tnas disporrà di facoltà decisionali totali nell’ambito del giudizio promosso.
La circostanza, per intenderci, dimostra ancor più l’esigenza del presidio dei Guardiani. Perché non è dato sapere fin dove le valutazioni del Collegio potrebbero spingersi.
Questo sebbene -come abbiamo visto- per quanto concerne la sua personale posizione, la società Juventus nulla potrebbe più lamentare in teoria dalle condanne riportate, atteso come tali sanzioni siano state irrogate all’esito di regolari procedimenti e vieppiù mitigate dopo ciascun grado di giudizio.
E, sotto l’aspetto disciplinare già giudicato e deciso in via definitiva, va pertanto ricompreso anche l’aspetto asseritamente restitutorio di quel titolo.
Ma, a proposito di restituzione …
La richiesta restitutoria del titolo 2005-2006 (fulcro delle ossessioni bianconere) è giuridicamente mal formulata.
Ciò, in quanto si tratta, in ogni caso, di titolo mai assegnato alla Juventus, come i passaggi delle stesse sentenze di condanna evidenziano: ed il punto non è di poca importanza.
Dalla sentenza della Corte Federale del 04.08.2006:
Va ritenuta congrua la seguente pena che, necessariamente, interviene lungo una triplice traiettoria temporale: 1) la sanzione della revoca dell’assegnazione dello scudetto 2004/2005 è l’effetto diretto dell’accertata alterazione del campionato ad opera della società e dei suoi dirigenti e va inflitta come pena autonoma, ai sensi della lettera i) dell’art. 13 CGS, così confermandosi la decisione di primo grado; 2) la sanzione della non assegnazione del titolo di campione di Italia 2005/2006 e della retrocessione all’ultimo posto in classifica nello stesso …
La differenza risiede in un elemento fattuale spesso non adeguatamente considerato: lo scandalo Calciopoli emerse formalmente il 2 maggio 2006 (anche se indiscrezioni v’erano già state in precedenza), e quindi prima della fine di quel campionato 2005-2006, conclusosi poi il 14 maggio a Bari.
Ed infatti, la cerimonia di premiazione ivi celebrata, con i giocatori juventini tronfi e vittoriosi pur conoscendo ciò che li aspettava, rappresenta nella storia del calcio l’apogeo della mistificazione a fini illusori, atteso che, nel mentre, era ormai diffusamente percepita in chiunque (tifosi e non) la cognizione della caducità degli effetti di un tale evento.
I 91 punti sbandierati con infinita arroganza da Agnelli costituiscono, quindi, solo un mendacio in termini storiografici, ove si consideri che la classifica stilata al termine di quella competizione risultò, da subito, essere sub judice: essa rappresentò, di fatto, solo l’indice tabellare su cui addebitare le penalizzazioni alle società poi sanzionate.
Nessuna restituzione, allora. Per iniziare a chiarire.
Richiesta restitutoria che sarebbe, poi, infondata in ogni caso nel merito della pretesa, perché non alcuna, ipotetica disparità di trattamento potrebbe mai giustificarla: quantomeno, non a vantaggio della Juve.
Semmai, con essa si potrebbe favorire solo una eventuale, ulteriore concorrente di quella competizione. Per l’analisi dei motivi che possano aver indotto Agnelli a fondare l’ente assistenziale giallorosso ‘Fate Bene Alla Lupa’ rivolgersi, però, direttamente a Freud, per favore. Altro che Guardiani.
Parliamo adesso della beffa che si aggiunge al danno.
Ricordiamoci, allora, che la mitezza delle condanne in concreto riportate dalla Juve (si sottolinea: la mitezza) sia dipesa anche e soprattutto dalla presa d’atto, da parte di quella stessa società, della delittuosità delle condotte ascritte ai propri dirigenti e della conseguente, manifestata intenzione di distanziarsi da esse: intenzione poi smaccatamente disattesa.
Se il concetto di ‘mitezza’ dovesse urtare la sensibilità di qualcuno, proviamo allora a rileggere assieme taluni, delucidativi passaggi dei vari provvedimenti prima indicati.
Per ricordare e per gradire.
Dalla sentenza della Commissione Figc del 14 luglio 2006:
‘La Juventus, ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile perché improntato a lealtà e correttezza; ha dimostrato inoltre, con l’opera di rinnovamento societario già attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione; di conseguenza la sanzione richiesta dalla procura federale deve essere notevolmente attenuata.’
Dalla sentenza della Corte Federale del 04.08.2006:
‘A fronte di tali pesantissimi elementi negativi appare equo porre, con il dovuto effetto mitigativo della pena, … la rimozione, o la mancata opposizione alle dimissioni, dei dirigenti responsabili della condanna.
Leggiamo pure questa interessante chicca, estrapolata da un organo di informazione all’epoca dell’Arbitrato presso la Camera di Conciliazione del 27 ottobre 2006:
LA JUVENTUS: «RICONOSCIUTO NOSTRO IMPEGNO» – Con un breve comunicato emesso subito dopo la sentenza, la Juventus ha commentato il responso della Camera arbitrale del Coni: «La Juventus prende atto della sentenza emessa dalla Camera di Conciliazione e Arbitrato del Coni, che riconosce almeno in parte l’enorme impegno e lo spirito di sacrificio dimostrato dalla società per rinnovare dall’interno la propria struttura e promuovere i valori dello sport a favore dell’intero movimento calcistico nazionale».
Parola di Juve, dunque.
Ebbene, tenendo fede alle promesse secondo il suo inconfondibile stile, ma avendo purtroppo esaurito le proprie autonome possibilità nel percorso giudiziario sportivo, la Juventus ha deciso adesso di iniziare la ‘battaglia giudiziaria dei replicanti’.
Con l’asserita e lamentata disparità di trattamento (principio che non trova né precedenti giustificativi né teoremi legittimanti: a parte l’avallo di fede della Gazzetta dello Sport) la suddetta società, finge di spostare il bersaglio, ma dissimula invece richieste già respinte in tutte le sedi deputate.
Al danno la beffa, dunque. Ed ora, pure la beffa del danno.
Di che tipo di danno poi dovrebbe trattarsi nello specifico, non è dato ancora capire.
Si noti che, per spiegare l’intenzione di una tale richiesta, però, i legali della Juve ricorrono ad espressioni quali ‘prudente apprezzamento dei danni’: circostanza che suona quantomeno imbarazzante, se non imbarazzata.
In ogni caso, il senso dell’effimero paradosso concettuale sotteso ad essa non è sfuggito neppure –pensate un pò- a chi, da certe pagine, additava la via maestra della revoca quale monito e memento per il futuro e che oggi si domanda quali siano in concreto questi danni.
Persino costoro rifuggono da un tale paradosso. Suona quasi paradossale.
Paradosso per paradosso, c’è anche un aspetto ulteriore da sottolineare: abbiamo spiegato che, formalmente, la controparte principale nel giudizio (l’avversario diretto nel contraddittorio, per intenderci), è stavolta rappresentata dalla Federcalcio, in persona di Abete: dunque, lo stesso che aveva espressamente dichiarato di volersi pronunciare sull’incompetenza del Consiglio il 18 luglio scorso, onde favorire proprio il presente iter. Bontà sua.
E che oggi, fra azioni già intentate ed altre minacciate, potrebbe anche esser chiamato a risarcirli di tasca sua, questi fantomatici danni.
In via teorica, beninteso.
Come dire: chi è causa del suo mal …













