Quando la giostra giuridica puo’ anche mutare il senso di marcia …
Lo sciopero viene definito un diritto individuale ad esercizio collettivo, la cui titolarità spetta ad ogni singolo lavoratore, mentre il suo esercizio, che attiene alla tutela di un interesse comune, si esplica collettivamente.
Ai sensi dell’art. 40 Cost. tale diritto può essere esercitato nell’ambito delle leggi che lo regolano.
Ciò significa che al legislatore ordinario è stato delegato, per espressa previsione costituzionale, il compito di disciplinarne le modalità di esercizio ed i limiti: e per limiti, ci si intende riferire anche al rispetto dei principi generali dell’ordinamento.
Quegli stessi principi che debbono trovare applicazione pure in ambito sportivo.
Dunque, come la proclamazione di ogni sciopero collide con gli interessi degli utenti dei relativi servizi e per comporre tale conflitto è prevista una regolamentazione legislativa specifica (in particolare, la legge sui servizi pubblici essenziali), allo stesso modo, allora, nel sistema sportivo, lo sciopero dei calciatori confligge con la posizione soggettiva degli spettatori, cosicché anche per questi ultimi dovrebbe essere previsto un sistema di assistenza.
I tifosi sono -ricordiamolo- parti in causa, a tutti gli effetti, nella dinamica di produzione dell’evento sportivo, il cui oggetto è sì rappresentato dalla prestazione richiesta agli atleti, ma il cui presupposto è dato, al tempo stesso, proprio dalla presenza di appassionati sostenitori.
La possibilità configurativa della manifestazione sportiva non può, invero, prescindere dall’esistenza dei tifosi, che ne legittimano lo svolgimento.
Bistrattati, vituperati e dimenticati, eppur sempre presenti.
Parti in causa, ma senza diritti formalmente riconosciuti. Almeno per ora.
La loro posizione è equiparabile a quella degli utenti di un qualsiasi servizio, ma mentre a costoro l’evoluzione della civiltà giuridica ha accordato, da ultimo, il riconoscimento di ampie facoltà e tutele, attraverso la concessione di guarentigie legislative prima inesistenti ( fra tutte: ricordiamo l’introduzione del codice del consumo e della relativa ‘class action’), per la specifica categoria dei tifosi, invece, non esiste ancora un fondamento legislativo espresso, a tutela dei relativi diritti.
Eppure …
Eppure, il processo di trasformazione dei principi legali che si sviluppa di pari passo con l’evoluzione del sentire sociale, e che risente altresì, oggi, dell’influenza normativa esercitata anche dalla giurisprudenza di matrice comunitaria, non può restare, a ben guardare, privo di riflessi neppure in ambito sportivo.
Riflessi che un domani, si spera non troppo lontano, potrebbero produrre dei fattivi riscontri anche in termini risarcitori.
Intanto, esistono già nel panorama attuale taluni aspetti da evidenziare sin d’ora, che potrebbero tornare utili, in chiave ermeneutica.
Innanzitutto, il ruolo preponderante che sta iniziando ad assumere, vieppiù, all’interno del sistema legale, il cosiddetto ‘principio di buona fede’: tale principio risulta operante, ormai, non solo come modello interpretativo dei contratti, ma anche come limite funzionale all’esercizio del diritto. Un limite di ordine generale.
‘Buona fede’ nel senso che l’esercizio di ogni facoltà si arresta, ove essa non risulti espletata nel pieno rispetto delle regole di correttezza che presiedono al sistema.
Ogni facoltà, compresa quella di scioperare.
E quindi, anche nell’ambito dello sport dovrebbe conseguentemente vigere un dovere di correttezza nei confronti degli utenti del servizio, a proposito di intenti attuativi del diritto di sciopero.
Che, tradotto, significa innanzitutto informazione preventiva.
Preventiva in riferimento al tempo del tifoso, non solo dei calciatori o dei presidenti.
Possiamo,allora, ritenere che il principio di buona fede nei confronti degli utenti del sistema calcio sia stato rispettato dalle parti sociali sportive, con uno sciopero proclamato a soli due giorni dal previsto fischio di inizio?
No di certo: non di adeguatezza informativa né di correttezza nell’adempimento della ‘prestazione di buona fede’ si può parlare nel caso in cui, a due giorni dal già programmato avvio di campionato 2010-2011, la prima data sia stata depennata dal calendario, per essere tranquillamente posposta ad un più improbabile appuntamento infra-settimanale, nel pieno del rigore invernale.
Con buona pace, tanto per cambiare, di chi allo stadio ci va per davvero …
Allora, il punto della questione non è tanto comprendere a chi si debba addebitare, fra Lega, Federazione e Associazione Calciatori, la responsabilità dello slittamento e la ragione effettiva dello sciopero, perché un tale problema finisce per spostare i termini dell’analisi su di un piano che prescinde, comunque, dalla tutela dell’utente del servizio.
Il punto è, semmai, comprendere se, a fronte di una tale violazione nei confronti degli spettatori, esistano o meno concreti margini operativi attraverso cui ripristinare una tutela risarcitoria.
Perché la violazione del principio di buona fede appare palese: avuto riguardo tanto alla tempistica attuativa dello sciopero, come anche all’indifferenza palesata nei confronti dei disagi che ai tifosi derivano in termini concreti dalla suddetta tempistica.
Infatti, le parti sociali avrebbero potuto tranquillamente continuare la contrattazione senza giungere,prima ancora dell’inizio, all’estrema ratio della sospensione delle attività sportive.
Altrimenti, le medesime parti avrebbero dovuto determinarsi con maggior anticipo ad una tale, drastica risoluzione.
Basti pensare che la fissazione della prima giornata di campionato, ormai programmata da settimane per una data precisa adesso cancellata, avrà, verosimilmente, condizionato finanche le programmazioni feriali di molti appassionati pallorari e, con esse, le relative prenotazioni di viaggio. Chi rimborserà questi costi, dunque?
Richieste non solo di rimborso, ma persino di risarcimento del danno non sarebbero, del resto, neppure così infondate, ove solo si consideri (e qui veniamo ad un altro aspetto rilevante) che esiste oggi una nuova forma di responsabilità cosiddetta da ‘contatto sociale’, nell’ambito della quale si inquadrano tipi di rapporti più ampi di quelli formalmente riconosciuti in un contratto.
L’espressione ‘contatto sociale’ indica un rapporto socialmente tipico che ingenera nei soggetti coinvolti un obiettivo affidamento, in ragione del fatto che si tratta di un rapporto ‘qualificato’ dall’ordinamento giuridico, il quale ricollega ad esso una serie di doveri specifici di comportamento attivo.
A prescindere, anzi in assenza stessa, di un contratto regolarmente stipulato.
Esempio tipico di ‘contatto sociale’ è rappresentato dal caso del paziente ricoverato in ospedale, il quale viene curato da un medico della struttura.
Il paziente non ha stipulato alcun contratto di prestazione medica direttamente con il dottore che lo prende in cura, il quale ha, a sua volta un rapporto professionale soltanto con l’ospedale presso cui presta la propria attività.
Ma in caso di negligenza sanitaria, l’utente-paziente potrà adire le vie legali anche contro il medico in via diretta, proprio in virtù della situazione di affidamento in cui egli è stato posto con il professionista che lo ha curato.
Questo ormai risulta essere un approdo giuridicamente consolidato.
Trasposto in termini calcistici, verrebbe da dire, allora, che a fronte di un rinvio pretestuoso e strumentale come quello a cui abbiamo da ultimo assistito, collidente all’evidenza con il principio di buona fede, l’utente-tifoso possa ragionevolmente vantare fondati diritti risarcitori, pure a fronte di un rapporto in cui egli apparentemente sembrerebbe contare come il due di picche.
Il tutto, in nome dell’affidamento che egli ha riposto nell’altrui correttezza.
E perché, pur estraneo ai rapporti di forza esistenti fra le parti sociali ed alle dinamiche della contrattazione collettiva, il tifoso rappresenta comunque un elemento essenziale della competizione sportiva, la quale giuridicamente parlando costituisce una prestazione economicamente valutabile anche e soprattutto in ragione della sua presenza.
Che le altre parti in causa pretendano, allora, di continuare ad agire senza tenerne conto è condotta che non resterà per sempre priva di conseguenze.
E le conseguenze potrebbero tradursi in concrete previsioni risarcitorie anche prima del previsto: l’orientamento giuridico modifica il senso di marcia da un momento all’altro …
Succede sempre così …













