-Dall’atto primo di ‘Waiting for Godot’ di S. Beckett-
Vladimir (parlando ad Estragon che tenta vanamente di infilarsi una scarpa):
‘’Ecco gli uomini. Se la prendono con la scarpa quando la colpa è del piede.’’
Sì, decisamente la Juventus continua ad avere un pessimo rapporto con il sistema giudiziario, chissà come mai …
E i suoi legali perseverano nel sollevare questioni, eccezioni e controdeduzioni, col fine precipuo di stravolgere giuridicamente il piano fattuale della realtà.
Possono farlo, per carità: anzi, ciò risponde –almeno in parte- al compito stesso che sono chiamati ad assolvere.
Quel che fa sorridere, semmai, è la reiterazione pervicace di condotte sempre uguali a se stesse.
Nel disperato tentativo di trovare qualcuno che dia loro finalmente ragione.
Non a caso, sovviene allora alla mente la rappresentazione dei due vagabondi Estragon e Vladimir cristallizzati nella nostra memoria in una immaginaria strada di campagna, in attesa imperitura -e perennemente frustrata- di qualcuno di non meglio definito, né precisato: il fantomatico sig. Godot.
Mentre il tempo trascorre monotono, scandito unicamente dal cadere delle foglie di un albero, presente in questo desolato scenario.
Ecco, la Juventus sul fronte del diritto offre, ormai da tempo, solo questo desolato scenario.
Ora, quindi, che la Commissione disciplinare della Figc ha ritenuto non congrua la misura della pena concertata fra le parti (il deferito Conte ed il solerte procuratore federale Palazzi), gli esimi avvocati della causa bianconera, aspettando come novelli Vladimir ed Estragon un Giudice-Godot che gli dia, prima o poi, ragione (ma arriverà mai questo giudice?), individuano l’ennesimo cavillo per procrastinare i termini di un giudizio che non li aggrada.
Stante la ritenuta tenuità dell’irrogazione prospettata rispetto ai fatti per cui si procede (tre soli mesi di squalifica, oltre a 200.00 € di ammenda), per i suddetti legali la Commissione disciplinare della Figc, che tale richiesta ha rigettato, è improvvisamente diventata incompatibile a decidere nel merito della causa.
L’appiglio giuridico non è in verità infondato, almeno teoricamente (almeno stavolta): l’art. 34 del codice di procedura penale, infatti contempla tutta una serie di ipotesi tassative, a fronte delle quali il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento penale non possa poi esercitare funzione di giudice negli altri gradi di giudizio.
Questa la regola generale.
A seguito, poi, di una serie di interventi della Corte Costituzionale (se ne contano circa una ventina in consecuzione temporale) l’articolo in questione è stato vieppiù modificato in chiave di legittimità e, quindi, di maggiore garantismo, in ossequio al diritto di difesa.
Così, in riferimento al patteggiamento, con emendamenti operati alla norma dalla Consulta fra il 1992 ed il 1993, è stato ritenuto incompatibile al giudizio penale il giudice che, in una qualsiasi fase del procedimento penale, abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata ai sensi dell’art. 444 del codice di rito (penale).
Ciò significa, però, che le ipotesi ivi riconosciute innanzitutto non possono considerarsi estensibili anche a casi analoghi che non siano specificamente contemplati nella norma penale.
Questo, proprio perché la Corte Costituzionale si è data premura, di volta in volta, di disciplinare espressamente ed analiticamente le singole ipotesi sottoposte al suo giudizio, senza formulare , invece, una regola generale che consentisse di annettere tutte le possibili ed eventuali combinazioni ad un calderone indistinto.
Ciò significa, ancora, che stiamo considerando una materia, quella del giudizio penale, legata a meccanismi particolari di garanzia, che presuppongono una disciplina soggetta a regole specifiche, non automaticamente esportabili in altri ambiti applicativi del diritto.
Questa, dunque, è stata l’obiezione che il solerte procuratore federale Palazzi (che pure, bontà sua, aveva reputato congrua una tanto risibile pena per il deferito Conte) ha mosso ai legali bianconeri, i quali avevano richiesto lo stralcio della posizione del proprio assistito (proprio come avviene, appunto, nei procedimenti penali).
E questa, infatti, è stata la ragione del rigetto della richiesta bianconera da parte della Commissione disciplinare della Figc.
La Commissione ha, cioè, sostenuto che le regole esistenti nel processo penale non possono automaticamente applicarsi anche al sistema sportivo e che, quindi, nessuna incompatibilità allo stato precluda alla medesima Commissione disciplinare di giudicare anche nel merito, eventualmente, la posizione di Conte.
Adesso, la domanda sorge spontanea: ma com’è che tutti i giudici del mondo ce l’hanno con la Juve?
Ripeto ancora: ma com’è che tutti i giudici del mondo ce l’hanno con la Juve?
Per favore, qualcuno fornisca una risposta adeguata.
Ulteriore e diversa, poi, appare la questione sulla ricusazione, parimenti sollevata dagli avvocati bianconeri: tale ultimo istituto presuppone la dimostrazione del grave pregiudizio da parte del giudice in relazione alla materia sottoposta al suo giudizio, avuto riguardo alla posizione di imparzialità e di terzietà che questi è chiamato a garantire in seno al processo.
Scomodare la Commissione di Garanzia della Federcalcio per un siffatto motivo (posto che la Commissione disciplinare ha già liquidato, rigettandola, anche tale eccezione: chissà come mai), risulta allora un’attività pretestuosamente finalizzata a mere velleità dilatorie del processo sportivo.
La Commissione disciplinare ha infatti rilevato che l’eventuale ricusazione andava sollevata preliminarmente all’instaurazione del giudizio.
Della serie: non si può sostenere che il giudice non piace, non appena ci ha dato torto. O no?
Ma, a quanto pare, alla Juventus non è ancora chiaro il concetto del ‘giudice naturale precostituito per legge’.
E cioè, tradotto in soldoni, che non si può andare in giro per il mondo a cercare un giudice, -esattamente quello- proprio quello e solo quello- che condivida le ragioni bianconere.
Orbene, quel che risulta non cambiare mai, allora, in questa ordinaria storia di ‘giustizia dell’assurdo’ è l’assoluta mancanza di coscienza di una società che, facendo ricorso ad ogni strumento astrattamente consentitole dal diritto (e senza peritarsi di inventarne di nuovi, all’occorrenza) pretende assoggettare le regole di un consesso civile alle proprie esigenze, finanche stravolgendone e distorcendone il fine e lo spirito, se del caso.
Tanto, quando si hanno le risorse economiche ed il potere per farlo (come espressamente ricordato dal presidentissimo), cosa potrebbe mai impedirglielo?
In fondo, analizzando la questione in esame (l’ultima di una lunga, lunghissima, estenuante serie), pare che il giudizio di ‘mancata congruità’ da parte della Commissione disciplinare, circa la sanzione concordata a carico di Conte, vertesse unicamente sulla miseria di un solo mese di squalifica in più. Null’altro.
Davvero può risultare plausibile, allora, sostenere nel caso di specie questioni di giustizia sostanziale per cui combattere e dilungare i termini della battaglia legale?
O stiamo assistendo, piuttosto, all’ennesima prova di forza di un sistema plutocratico che insiste ad arrogarsi il diritto di violentare le regole comuni del buon senso, della logica e del diritto, solo per dimostrare di poterlo fare?
Ricordate quale fosse, nell’antichità, il motto del sovrano dispotico?
‘Quod principi placuit, legis habet vigorem’.
Ossia: ‘Ciò che piace al principe, ha valore di legge’.
Consiglierei a qualcuno di esporlo a caratteri cubitali nel proprio stadio di proprietà.
Tanto, contumelia per contumelia …
Aspettando Godot, il seguito alla prossima puntata di questa storia infinita.
AVV. ELENA NITTOLI












